La legge federale sulla professione veterinaria (Bundes-Tierärzteordnung, BTÄO) è la legge federale che disciplina la professione veterinaria in Germania. La sua disposizione chiave è il § 4 sui requisiti per l'abilitazione veterinaria; è rilevante anche l'Allegato V 5.4.2 della direttiva 2005/36/CE.
Titolo di legge tedesco; «Ordnung» (ordinamento) ha qui il significato più antico di codice professionale, sul modello della Bundesärzteordnung (legge federale sui medici).
BTÄO, Tierärzteordnung (ordinamento veterinario)
Federal Act on the Veterinary Profession
Il § 1 descrive lo scopo: prevenire, alleviare e curare le sofferenze e le malattie degli animali, contribuire a mantenere un patrimonio zootecnico produttivo e proteggere l'uomo dai rischi derivanti dalle malattie animali e dagli alimenti di origine animale. Il paragrafo 2 chiarisce che la professione veterinaria non è un'attività commerciale ma, per sua natura, una libera professione. Il § 2, comma 1, lega l'esercizio della professione all'abilitazione, il § 4 ne elenca i requisiti, il § 11 disciplina l'autorizzazione temporanea all'esercizio, il § 12 l'autorizzazione per il tariffario e il § 13 la competenza dei Länder.
La legge fissa il quadro; il regolamento fornisce i dettagli. Il § 5, comma 1, BTÄO autorizza il Ministero federale dell'Alimentazione e dell'Agricoltura, con il consenso del Consiglio federale, a disciplinare con decreto i requisiti minimi della formazione nonché i dettagli di esami e abilitazione, tenendo espressamente conto dell'articolo 38 della direttiva 2005/36/CE. La TAppV è stata emanata in base a questa autorizzazione.
La BTÄO ha un allegato al § 4, comma 1a. Vi sono elencati, per ogni Stato UE e SEE, i titoli di formazione veterinaria riconosciuti, l'autorità che li rilascia e una data di riferimento. Questo allegato corrisponde all'Allegato V, punto 5.4.2 della direttiva 2005/36/CE e il Ministero federale può aggiornarlo alle successive modifiche UE senza il consenso del Consiglio federale. Chi presenta un diploma di Bulgaria, Romania, Ungheria, Croazia, Malta o degli Stati baltici che vi è elencato e riguarda una formazione iniziata dopo la data di riferimento non è sottoposto a una verifica sostanziale di equivalenza. Se la denominazione del titolo differisce, ai sensi del § 4, comma 1a, basta un certificato dello Stato d'origine che attesti il rispetto dei requisiti minimi dell'articolo 38.
Non disciplina la condotta professionale, la specializzazione né l'iscrizione all'ordine. Sono materie di diritto dei Länder e rientrano nelle competenze degli ordini veterinari dei Länder. Nemmeno l'abilitazione viene concessa da un organo federale: ai sensi del § 13 BTÄO decidono i Länder, il che in pratica comporta differenze nei tempi di elaborazione, nei moduli e nelle tariffe. Per domande sulla tua situazione individuale, informazioni sono fornite dall'autorità statale competente.
Gratuita e senza impegno.