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Sistema generale di riconoscimento

Il sistema generale di riconoscimento è la procedura di riserva per il riconoscimento professionale UE ai sensi degli articoli da 10 a 14 della direttiva 2005/36/CE. Si applica a tutte le professioni regolamentate non coperte dal sistema di riconoscimento automatico e prevede la possibilità di misure compensative.

Termine giuridico UE; nel testo inglese della direttiva «general system for the recognition of evidence of training».

regime generale, sistema generale di riconoscimento

general system of recognition

Quando si applica il sistema generale?

La direttiva 2005/36/CE prevede tre strade: riconoscimento automatico per sette professioni settoriali, riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale nell'artigianato e nel commercio e il sistema generale degli articoli da 10 a 14. Quest'ultimo è la disposizione di riserva. Si applica a psicoterapeuti, fisioterapisti, logopedisti, insegnanti, ingegneri e a tutti i casi in cui qualcuno proviene dall'UE ma il suo titolo non è elencato nell'Allegato V. L'articolo 10 elenca singolarmente le situazioni, inclusa l'assenza di diritti acquisiti e le qualifiche parziali.

Come valuta l'autorità?

L'articolo 11 assegna le qualifiche a cinque livelli, da a a e; il livello e rappresenta una laurea universitaria di almeno quattro anni. Ai sensi dell'articolo 13, lo Stato ospitante deve aprire l'accesso alla professione se il richiedente possiede le prove richieste nello Stato d'origine. Se la professione lì non è regolamentata, bastano un anno di esperienza professionale nei dieci anni precedenti insieme a un titolo di formazione adeguato. Solo se la formazione era più breve di almeno un anno o se i contenuti differivano in modo sostanziale possono essere richieste misure compensative ai sensi dell'articolo 14. Prima va valutato se l'esperienza professionale abbia già colmato il divario.

Cosa significa per chi si laurea in paesi UE all'estero?

Per la medicina umana di Bulgaria, Romania, Ungheria, Croazia, Malta o degli Stati baltici il sistema generale di norma non ha alcun ruolo, poiché prevale il riconoscimento automatico. Diventa importante nei casi marginali: per professioni sanitarie come fisioterapia o logopedia, regolamentate in modo molto diverso in Europa, per titoli molto vecchi senza una voce nell'Allegato V e per corsi di laurea iniziati in Serbia o in Bosnia-Erzegovina e completati in uno Stato UE in un momento successivo. Anche Austria e Svizzera applicano questo approccio in due fasi.

Cosa aspettarsi

La procedura è una valutazione individuale. Ai sensi dell'articolo 51 l'autorità decide entro tre mesi dal ricevimento della documentazione completa, prorogabili di un mese nel sistema generale. Chi deve presentare documenti aggiuntivi di fatto perde questo termine. Traduzioni certificate, certificati degli esami e descrizioni dei moduli comportano costi a tre cifre. Quali differenze siano considerate sostanziali rientra nel margine di valutazione dell'autorità competente; decide sul singolo caso motivando la decisione.

Seguito personalmente da Marcel o da un altro consulente esperto del nostro team, dalla prima consulenza all'inizio della carriera.

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