L'abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria è l'autorizzazione statale permanente a esercitare la medicina veterinaria in modo indipendente in Germania. È concessa dall'autorità statale competente ai sensi del § 4 della legge federale sulla professione veterinaria (BTÄO).
Dal latino approbatio «approvazione, autorizzazione», da approbare «approvare».
Tierärztliche Approbation, Approbation Veterinärmedizin (abilitazione veterinaria)
licence to practise veterinary medicine
Il § 4, comma 1, della legge federale sulla professione veterinaria richiede quattro cose: nessuna condotta che dia luogo a indegnità morale o inaffidabilità professionale, idoneità fisica, un periodo complessivo di formazione di almeno cinque anni, compresi sei mesi di formazione pratica, con esame di Stato veterinario superato, e le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio professionale. La procedura di domanda è disciplinata dal § 63 della TAppV: carta d'identità o passaporto, un certificato di buona condotta e un certificato medico, entrambi di non più di un mese, più il certificato d'esame. Una decisione sulla domanda deve essere presa entro tre mesi; per le qualifiche estere, entro quattro mesi. Il certificato viene rilasciato nella forma del modello dell'Allegato 13 alla TAppV.
Ai sensi del § 13, comma 1, BTÄO, concede l'abilitazione l'autorità del Land in cui è stato sostenuto l'esame di Stato veterinario. Per le qualifiche estere, il § 13, comma 2, BTÄO attribuisce la competenza all'autorità del Land in cui la professione sarà esercitata. A seconda del Land si tratta di uffici statali, ministeri o consigli regionali. Tariffe, moduli e tempi di elaborazione differiscono quindi sensibilmente; in Brandeburgo, ad esempio, le tariffe secondo il tariffario locale vanno da circa 100 € a 260 €.
Il § 4, comma 1a, BTÄO tratta la formazione veterinaria completata in uno Stato UE o SEE come equivalente a quella tedesca se il titolo è elencato nell'allegato alla legge e riguarda una formazione iniziata dopo la data di riferimento ivi indicata. Questo allegato riflette l'Allegato V, punto 5.4.2 della direttiva 2005/36/CE. Per Bulgaria e Romania la data di riferimento è il 1° gennaio 2007; per gli Stati entrati nel 2004, il 1° maggio 2004. Se la denominazione del diploma differisce, basta un certificato dello Stato d'origine che attesti che la formazione soddisfa i requisiti minimi dell'articolo 38 della direttiva. Le qualifiche di Serbia o Bosnia-Erzegovina non rientrano in questa disposizione e sono trattate ai sensi del § 4, comma 2, BTÄO, se necessario con una prova di conoscenze.
Oltre all'abilitazione esiste l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione ai sensi del § 11 BTÄO. È revocabile, può essere limitata a specifiche attività e sedi di lavoro e può essere concessa o rinnovata solo per un periodo complessivo fino a quattro anni. Non è sufficiente per le funzioni ufficiali. Quale strada sia appropriata nel singolo caso lo decide l'autorità statale competente.
Gratuita e senza impegno.