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Abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria

L'abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria è l'autorizzazione statale permanente a esercitare la medicina veterinaria in modo indipendente in Germania. È concessa dall'autorità statale competente ai sensi del § 4 della legge federale sulla professione veterinaria (BTÄO).

Dal latino approbatio «approvazione, autorizzazione», da approbare «approvare».

Tierärztliche Approbation, Approbation Veterinärmedizin (abilitazione veterinaria)

licence to practise veterinary medicine

Quali requisiti specifica la legge?

Il § 4, comma 1, della legge federale sulla professione veterinaria richiede quattro cose: nessuna condotta che dia luogo a indegnità morale o inaffidabilità professionale, idoneità fisica, un periodo complessivo di formazione di almeno cinque anni, compresi sei mesi di formazione pratica, con esame di Stato veterinario superato, e le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio professionale. La procedura di domanda è disciplinata dal § 63 della TAppV: carta d'identità o passaporto, un certificato di buona condotta e un certificato medico, entrambi di non più di un mese, più il certificato d'esame. Una decisione sulla domanda deve essere presa entro tre mesi; per le qualifiche estere, entro quattro mesi. Il certificato viene rilasciato nella forma del modello dell'Allegato 13 alla TAppV.

Chi ha la competenza?

Ai sensi del § 13, comma 1, BTÄO, concede l'abilitazione l'autorità del Land in cui è stato sostenuto l'esame di Stato veterinario. Per le qualifiche estere, il § 13, comma 2, BTÄO attribuisce la competenza all'autorità del Land in cui la professione sarà esercitata. A seconda del Land si tratta di uffici statali, ministeri o consigli regionali. Tariffe, moduli e tempi di elaborazione differiscono quindi sensibilmente; in Brandeburgo, ad esempio, le tariffe secondo il tariffario locale vanno da circa 100 € a 260 €.

Cosa significa per chi si laurea in paesi UE all'estero?

Il § 4, comma 1a, BTÄO tratta la formazione veterinaria completata in uno Stato UE o SEE come equivalente a quella tedesca se il titolo è elencato nell'allegato alla legge e riguarda una formazione iniziata dopo la data di riferimento ivi indicata. Questo allegato riflette l'Allegato V, punto 5.4.2 della direttiva 2005/36/CE. Per Bulgaria e Romania la data di riferimento è il 1° gennaio 2007; per gli Stati entrati nel 2004, il 1° maggio 2004. Se la denominazione del diploma differisce, basta un certificato dello Stato d'origine che attesti che la formazione soddisfa i requisiti minimi dell'articolo 38 della direttiva. Le qualifiche di Serbia o Bosnia-Erzegovina non rientrano in questa disposizione e sono trattate ai sensi del § 4, comma 2, BTÄO, se necessario con una prova di conoscenze.

Cosa si trascura spesso

Oltre all'abilitazione esiste l'autorizzazione all'esercizio temporaneo della professione ai sensi del § 11 BTÄO. È revocabile, può essere limitata a specifiche attività e sedi di lavoro e può essere concessa o rinnovata solo per un periodo complessivo fino a quattro anni. Non è sufficiente per le funzioni ufficiali. Quale strada sia appropriata nel singolo caso lo decide l'autorità statale competente.

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