La legge federale tedesca sui medici (Bundesärzteordnung, BÄO) è la legge federale del 1961 che disciplina la professione medica in Germania. Le sue disposizioni chiave riguardano il rilascio dell'abilitazione (§ 3), le autorizzazioni temporanee (§ 10) e la revoca e la sospensione dell'abilitazione (§§ 5 e 6).
Termine amministrativo tedesco da «Bund» (federazione) e «Ärzteordnung» (ordinamento dei medici), quindi un codice legislativo federale che disciplina la professione medica.
BÄO, Bundesarztordnung
German Federal Medical Act
La legge federale sui medici risale al 1961 e ancora oggi è la legge fondamentale della professione medica. Il § 1 stabilisce che il medico serve la salute del singolo e della popolazione nel suo insieme, e il § 2 chiarisce che può esercitare la medicina solo chi è abilitato o possiede un'autorizzazione all'esercizio. La disposizione più importante è il § 3, che stabilisce i requisiti per l'abilitazione: nessuna condotta che dia luogo a indegnità morale o inaffidabilità professionale (§ 3, comma 1, n. 2), nessuna inidoneità fisica (§ 3, comma 1, n. 3), una laurea in medicina di almeno 5.500 ore e di almeno sei anni con esame di Stato superato (§ 3, comma 1, n. 4) e le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione medica (§ 3, comma 1, n. 5). Il precedente requisito del § 3, comma 1, n. 1, relativo alla cittadinanza è stato eliminato, poiché l'abilitazione non è più legata a un passaporto tedesco o europeo.
Il § 10 consente un'autorizzazione all'esercizio per l'attività medica temporanea, in genere fino a due anni in totale. I §§ 5 e 6 disciplinano l'altro lato: ritiro e revoca dell'abilitazione e sospensione. Ciò che si insegna e si esamina durante gli studi non è disciplinato dalla legge stessa. Il § 4 autorizza il Ministero federale della Salute a regolarlo con decreto, e tale decreto è il regolamento sull'abilitazione dei medici. La BÄO è attuata dai singoli Land, per cui la prassi e i tempi di elaborazione variano notevolmente da regione a regione.
Chi ha studiato medicina umana in Bulgaria, Romania, Ungheria, Croazia, Malta o negli Stati baltici rientra nelle norme sul riconoscimento automatico del § 3. Un titolo elencato nell'Allegato V, punto 5.1.1 della direttiva 2005/36/CE è trattato come equivalente senza che l'autorità verifichi i contenuti del curriculum. Ciò che viene poi valutato è soprattutto affidabilità, idoneità fisica e lingua. Per le lauree di Serbia o Bosnia-Erzegovina si applica invece il § 3, comma 3, con una verifica del livello di formazione.
La legge sull'accelerazione delle procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali estere nelle professioni sanitarie è stata emanata il 22 luglio 2026 e promulgata nella Gazzetta ufficiale federale il 28 luglio 2026. Entra in vigore il 1° novembre 2026 e rende la prova di conoscenze la procedura standard per le qualifiche di paesi terzi. Chi si affida a schede informative più vecchie potrebbe quindi leggere una versione superata. Quale versione si applichi nel singolo caso lo decide l'autorità competente.
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