I diritti acquisiti sono le disposizioni transitorie dell'articolo 23 della direttiva 2005/36/CE. Garantiscono che i titoli di medicina conseguiti prima dell'applicazione dei requisiti minimi di formazione della direttiva siano comunque riconosciuti automaticamente negli altri Stati membri, purché venga presentato un certificato di conferma.
Termine giuridico UE, in inglese «acquired rights», dal linguaggio amministrativo francese («droits acquis»).
Besitzstandsregelung, Bestandsschutz (tutela dei diritti acquisiti)
acquired rights
La direttiva 2005/36/CE armonizza i requisiti minimi solo a partire da determinate date di riferimento. Chi ha studiato prima di quelle date, o si è formato in uno Stato che non esiste più nella sua forma precedente, altrimenti resterebbe escluso. L'articolo 23, paragrafo 1, risolve il problema: il titolo di formazione è riconosciuto se una conferma attesta che il titolare ha effettivamente e legalmente esercitato la professione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti. Il certificato è rilasciato dall'autorità competente del paese d'origine.
L'articolo 23 contiene paragrafi propri per i casi storici: il paragrafo 2 per le qualifiche dell'ex RDT prima del 3 ottobre 1990, per i medici specialisti prima del 3 aprile 1992; il paragrafo 3 per i certificati dell'ex Cecoslovacchia prima del 1° gennaio 1993; il paragrafo 4 per Estonia, Lettonia e Lituania dai tempi dell'ex Unione Sovietica; e il paragrafo 5 per Slovenia e Croazia dall'ex Jugoslavia, in Croazia con la data di riferimento dell'8 ottobre 1991. Il paragrafo 6 aiuta quando la denominazione del titolo differisce dall'elenco dell'Allegato V; in tal caso basta un certificato di equivalenza.
Per i laureati di oggi in Bulgaria, Romania, Ungheria, Croazia, Malta o negli Stati baltici l'articolo 23 ha poca rilevanza: i loro titoli sono successivi alle date di riferimento del 1° gennaio 2007 e del 1° luglio 2013 rispettivamente e vengono trattati tramite il riconoscimento automatico. La disposizione diventa importante per i colleghi più anziani, ad esempio con titoli dell'ex Jugoslavia poi confermati in Croazia o Slovenia. Anche la Svizzera applica norme corrispondenti attraverso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone; è competente la MEBEKO.
Tutto dipende dal certificato del paese d'origine. Chi non riesce a ottenerlo perché i registri sono incompleti o i datori di lavoro non esistono più resta senza prove. Reperimento, traduzione e legalizzazione richiedono spesso mesi e il periodo di tre anni deve essere documentato senza lacune. In breve: la burocrazia è la vera sfida. Se un certificato presentato sia sufficiente lo decide l'autorità competente dello Stato ospitante.
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